Benefici Economici di un Impianto Fotovoltaico
 
19-01-2010 10:48
Pagina vista 1680

Benefici Economici di un Impianto Fotovoltaico

 ing. Rosa Pennacchio
(Studio Pianese & Associati srl)

 

Il proprietario di un impianto fotovoltaico al quale sia stato concesso l' incentivo in conto energia ha la possibilità di recuperare il capitale speso per la realizzazione dell' impianto durante gli anni di funzionamento dello stesso.

In particolare il beneficio economico per un impianto con potenza inferiore ai 200 kWp connesso alla rete con il servizio di "Scambio sul posto" è costituito da due componenti: 
  • l' incentivo statale erogato per venti anni dal GSE, in base a tutta l' energia prodotta dall' impianto; 
  • il risparmio sulla bolletta elettrica, in base alla quota di energia prodotta dall' impianto che riesca a coprire l' energia consumata dalle proprie utenze (secondo quanto previsto dal Servizio di Scambio sul Posto). 

 

Il Conto Energia

Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1°gennaio 2009 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella (€/kWh).Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.Le tariffe incentivanti variano in base alla dimensione dell’impianto e alla tipologia d‘integrazione secondo la tabella:

conto_energia_fotovoltaico_2009.gif

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. I valori indicati nella tabella precedente sono stati decurtati del 2% rispetto alle tariffe indicate nel DM del 19/02/07 (un’ulteriore riduzione della stessa percentuale è prevista anche per il 2010).

Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizzi l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.Il soggetto responsabile dell’impianto è colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:a) le persone fisicheb) le persone giuridichec) i soggetti pubblicid) i condomini di unità abitative e/o di edifici 

Lo scambio sul posto

Lo scambio sul posto (SSP), disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), è un meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il sistema elettrico è quindi utilizzato come uno strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.

Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete.La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW; la Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto.

Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro diuna parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:

la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessae prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevatadalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi. In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede:
il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.


Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energiasostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimoche potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.Con la nuova disciplina, in sostanza, l'utente che opta per il servizio di scambio sul posto, paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato del costo sostenuto. Si viene pertanto a configurare un contratto di vendita in base al quale l'utente conferisce al gestore tutta l'energia prodotta e questi corrisponde al primo un importo detto "contributo in conto scambio".



In sostanza gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una Risoluzione la n. 13/E del 20 gennaio 2009, con la quale ha chiarito che il contributo in conto scambio, assumerà fiscalmente il seguente trattamento :

 

1. Impianti al servizio di abitazione o sede utente (attività non commerciale)

 

ü        Per gli impianti fino a 20kW di potenza che servono ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, l’immissione di energia nella rete non è considerata attività commerciale abituale, quindi il contributo erogato dal GSE non è rilevante fiscalmente.

 

ü        Se invece l’impianto è di potenza superiore a 20 kW la cessione di energia sarà considerata come attività commerciale e il contributo erogato in conto scambio sarà fatturato al GSE e tassato Irpef.

 

2. Altri impianti

 

ü       Nel caso in cui l’impianto non risulta posto al servizio dell’abitazione, l’energia immessa in rete con il servizio di scambio sul posto sarà rilevante ai fini IVA e delle imposte dirette. Dovrà quindi essere fatturato dall’utente al GSE.

ü      Se il titolare dell’impianto fotovoltaico è un imprenditore o un soggetto IRES, il contributo consiste in un corrispettivo rilevante ai fini IVA e delle imposte dirette, per cui si dovrà emettere una fattura al GSE.

ü      Vale lo stesso meccanismo anche per i lavoratori autonomi. In questo caso però il contributo si riferisce a una attività diversa da quella professionale e si adotterà la contabilità separata.





Salva articolo su SalvaSiti.com!Figo: lo DIGO!Segnala su Segnalo.com!Segnala su OK Notizie!Digg!Del.icio.us!Google!Live!Technorati!Yahoo!

Pubblicato in : Energie rinnovabili, Fotovoltaico
Tags : Studio Pianese & Associati srl, Scambio sul Posto, Fiscalità Conto Energia. Fiscalità Scambio Sul Posto, TISP
Aggiungi a lista preferiti Stampa Spedisci a un amico

Commenti utenti (0) File RSS dei commenti

Nessun commento postato

Aggiungi il tuo commento



mXcomment 1.0.6 DIGO -  © 2007-2010 - visualclinic.fr - Licenza Creative Commons
Distribuito da FIUH.it - Alcuni diritti riservati