Facciamo chiarezza sulle tariffe incentivanti riconosciute da GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)
Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica – sono indicate nella tabella seguente:
| Taglia di potenza dell’impianto |
Non integrato (€/kWh) |
Parzialmente integrato (€/kWh) |
Integrato (€/kWh) |
1 kW P 3 kW |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
3 kW < P 20 kW |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| P > 20 kW |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono riconosciuti per la totalità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, sia che il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, sia che ceda in rete, in toto o in parte, l’energia elettrica prodotta.
Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel caso l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate all’impianto.
I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Il valore della tariffa riconosciuta è costante, in moneta corrente, per tutto il periodo dei venti anni.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
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impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
-
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
-
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
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impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Le norme sugli enti locali si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.
Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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